A cura di FGU – Federazione Gilda Unams
D: Nel caso di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, gli insegnanti sono obbligati a recuperare le ore di lezione e/o di attività collegiali non lavorate?
Rita, Milano
R: Precisiamo subito che nel caso specifico nessun obbligo di recupero delle ore non lavorate può essere imposto agli insegnanti. Né le assenze possono essere oggetto di decurtazione economica dello stipendio.
La motivazione è deducibile dalla normativa che riguarda la chiusura delle scuole “per gravi eventi” o “per causa di forza maggiore”. Infatti la CM n. 95 del 26 agosto 2002 (Prot. N. 2444/Dip/U02), che riguarda la decorrenza giuridica dei contratti a tempo determinato, dispone che la “chiusura delle scuole” e la “materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.
Questa disposizione è supportata dall’art. 1256 del Codice civile il quale, quando la prestazione diventa impossibile temporaneamente per causa non imputabile al debitore (in questo caso l’insegnante), dispone che lo stesso “non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
Pertanto, i giorni di chiusura “per causa di forza maggiore” sono riconosciuti come servizio effettivamente prestato e devono essere ritenuti utili a qualunque titolo. Ne discende che gli insegnanti non devono giustificare, presentare certificazioni, autocertificare o autodichiarare alcunché né tantomeno chiedere congedi di alcun tipo per queste assenze.