A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del comparto funzioni centrali in servizio presso la sede di Taranto e vi chiedo se può essere concesso il permesso ex articolo 35 su base oraria per l’espletamento di visite o prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, laddove nella richiesta si evidenzi che l’uscita anticipata rispetto all’ordinario orario di lavoro è resa necessaria dal raggiungimento della struttura sanitaria di riferimento. Grazie.
Giuseppe, Taranto
R: Le casistiche alla base delle richieste dei permessi ex articolo 35 del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale che si è limitato a fare riferimento all’inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’orario di lavoro.
Pertanto, nel caso in specie, anche se l’ora fissata per la visita o altro previsto, si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza qualora ricada all’interno dello stesso e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa essere ugualmente imputata ai permessi di cui al predetto articolo 35.
Vale la pena di segnalare che anche in questo caso, ai sensi del riconoscimento del permesso, l’amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.
Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF