confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Prove Invalsi durante le lezioni, annullata la sospensione di tre docenti che si erano rifiutate di svolgerle

sI giudici hanno trovato convincente la tesi sostenuta sempre dai legali delle docenti, ovvero che per svolgere quelle prove le professoresse avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate. Ma, soprattutto, hanno rilevato che il preside non poteva sanzionarle con la sospensione dal servizio.

Alle docenti restituiti sei giorni di stipendio

A riportare la notizia e la sentenza sono i Cobas Scuola Sardegna – sindacato a cui le tre docenti sono iscritte – sottolineando che l’amministrazione scolastica è stata condannata “a rifondere i giorni di stipendio” alle insegnanti (“la parte convenuta dev’essere condannata alla restituzione delle retribuzioni trattenute per effetto delle sanzioni impugnate, oltre agli interessi”) e che il ministero dell’Istruzione dovrà pure pagare le spese di giudizio (quasi 2 mila euro).

“Per svolgere queste prove le colleghe avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate – spiega il Cobas – Le tre docenti furono sanzionate brutalmente per aver deciso di esercitare il loro dovere nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dell’art. 33 della Costituzione che tutela la libertà di insegnamento”.

“Non solo è assurdo che si volesse imporre la simulazione e l’addestramento alle prove Invalsi a docenti che non hanno mai ‘somministrato’ le prove vere e proprie; ma tale tentativo – denuncia il sindacato – confliggeva e confligge clamorosamente con l’orientamento dello stesso Invalsi, che ha ripetutamente giudicato ‘inutile e dannoso allenarsi ai test’ e l’addestramento a prove standardizzate”.

Il dirigente scolastico non poteva sospendere le prof

In realtà, i giudici del tribunale sardo non sono entrati nel merito della questione della laicità delle prove Invalsi, ma hanno riscontrato un grave vizio di forma nell’irrogare la sanzione, la quale non poteva essere assegnata dal capo d’istituto.

Nella sentenza, infatti, si ricorda che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.

Il precedente

La sentenza di Nuoro fa il paio con un’altra di qualche giorno fa (la n.405 del 6 giugno 2019),emessa dal giudice del lavoro monocratico di Brescia, dott.ssa Silvia Mossi, la quale ha confermato l’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare agli insegnanti la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Prove Invalsi durante le lezioni, annullata la sospensione di tre docenti che si erano rifiutate di svolgerle

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF