L’Inps, con messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito ai casi di assenza durante le visite fiscali, nello specifico a chi presentare la documentazione giustificativa.
Malattia: assenza visita fiscale per motivi sanitari
In caso di assenza a visita di controllo domiciliare, sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore pubblico (ma anche privato) deve presentare o a trasmettere all’Inps la documentazione giustificativa soltanto nei casi in cui la stessa presenti caratteri prettamente sanitari.
L’Inps, infatti, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza.
L’Istituto, in base alla documentazione prodotta dal lavoratore, annota le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo “Visita medica di controllo ambulatoriale”, che va consegnato o trasmesso direttamente all’interessato.
Il lavoratore, a sua volta, deve consegnare copia del suddetto modello al proprio datore di lavoro affinché questi adotti le decisioni di sua esclusiva competenza.
Malattia: assenza visita fiscale per motivi diversi da quelli sanitari
La documentazione giustificativa di un’eventuale assenza a visita di controllo domiciliare, per motivi diversi da quelli sanitari, va inviata solo al datore di lavoro.
Malattia, assenza visita fiscale: provvedimenti
La valutazione finale sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari che per ogni altro genere di motivi, spetta esclusivamente al datore di lavoro.
In caso l’assenza sia dovuta a motivi sanitari, il datore avrà a sua disposizione anche il parere medico-legale dell’Inps, fermo restando la propria (del datore di lavoro) competenza sulla valutazione finale, ossia se giustificare o meno l’assenza e adottare le relative decisioni.
Conclusioni
In caso di assenza a visita domiciliare di controllo:
- il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro;
- il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari;
- nel caso predetto, l’Inps esprime soltanto un parere;
- la valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.
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