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GLI ESPERTI RISPONDONO

Liste d’attesa. Regioni verso l’ok al Piano nazionale. Fissati tempi massimi per garantire le prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Se non vengono rispettati si va in intramoenia pagando solo il ticket. E i Dg che non raggiungono gli obiettivi vanno a casa. Ecco il testo

A quanto si apprende la Commissione Salute delle Regioni avrebbe dato il suo parere favorevole al nuovo PNGLA, salvo verifiche tecniche, che domani sarà sul tavolo della Conferenza dei presidenti per poi approdare nel pomeriggio in Stato-Regioni per la definitiva approvazione. Previste quattro classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali (visite e analisi): Urgente entro 72 ore; Breve entro 10 giorni; Differibile entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per le analisi; Programmata entro 120 giorni. Quattro classi anche per i ricoveri: A (casi gravi) entro 30 giorni; B (casi clinici complessi) entro 60 giorni; C (casi meno complessi) entro 180 giorni; D (casi non gravi) entro 12 mesi. Previsto anche blocco intramoenia. IL TESTO DEL PNGLA

20 FEB – Dopo oltre due mesi di gestazione e tira e molla, sul nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa il cerchio si sta chiudendo. A quanto si apprende la Commissione Salute delle Regioni avrebbe dato il suo parere favorevole al nuovo PNGLA, salvo verifiche tecniche (le Regioni avrebbero richiesto di inserire nell’Intesa la possibilità di poter adottare differenti modelli di governo clinico oltre al modello dei “Raggruppamenti di Attesa Omogenei –RAO” e la correzione di alcuni codici di prestazione), che domani sarà sul tavolo della Conferenza dei presidenti per poi approdare nel pomeriggio in Stato-Regioni per la definitiva approvazione.

Ricordiamo che il nuovo Piano, di cui siamo in grado di pubblicare l’ultima versione (in cui, rispetto al testo da noi pubblicato a dicembre scorso sono previste modifiche non sostanziali ndr.), ribadisce i tempi massimi che Asl e ospedali dovranno garantire per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali. Inoltre viene ribadita la norma che se i tempi previsti per legge non sono rispettati dalle aziende sanitarie, i cittadini potranno andare in una struttura privata (accreditata), pagando solo il ticket.

E poi il cavallo di battaglia del ministro della Salute: i Direttori Generali delle ASL dovranno rispettare i tempi massimi previsti per legge, altrimenti saranno rimossi dal loro incarico.

Cosa prevede il nuovo Piano.
Per la sua piena attuazione verrà istituito, presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, entro 120 giorni dalla stipula della presente Intesa, l’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Agenas, delle Regioni, dell’Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute. L’Osservatorio, oltre ad affiancare le Regioni nell’implementazione del Piano, provvederà a monitorare l’andamento degli interventi previsti dal presente atto, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini.

Entro 60 giorni dalla stipula dell’Intesa, le Regioni dovranno recepire la presente Intesa e adottare il loro Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (Prgla). Successivamente, entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (Prgla), le Aziende Sanitarie dovranno adottare un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedere all’invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.

Prestazioni ambulatoriali
Nelle procedure di prescrizione e prenotazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche garantite dal Ssn, si spiega che sarà obbligatorio l’uso sistematico:
– dell’indicazione di prima visita/prestazione diagnostica o degli accessi successivi;
– del Quesito diagnostico;
– delle Classi di priorità.

Queste le classi di priorità indicate:
• U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
• B (Breve) da eseguire entro 10 giorni;
• D (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
• P (Programmata) da eseguire entro 120 giorni dal 2020 (fino ad allora il timing è di 180 giorni).

Rispetto al vecchio piano nazionale liste d’attesa 2010-2012, nel nuovo viene dunque fissato un limite massimo anche per le prestazioni programmate che non potrà superare i 120 giorni.

Per tutte le prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio (visite specialistiche e prestazioni strumentali), il tempo massimo di attesa indicato dalla Regione dovrà essere garantito (ai fini del monitoraggio) almeno per il 90% delle prenotazioni con Classi di priorità B e D, riferite a tutte le strutture sanitarie. La Classe di priorità è obbligatoria solo per i primi accessi. A decorrere dal 1 gennaio 2020, il monitoraggio sarà esteso anche alla Classe P.

Prestazioni in regime di ricovero
Per tutti i ricoveri programmati le Regioni e Province Autonome prevedono l’uso sistematico delle Classi di priorità, definite in coerenza con quanto già indicato nell’ambito dell’Accordo dell’11 luglio 2002 e del Pncta 2006-2008 e del Pngla 2010-2012.

Il nuovo Piano prevede le seguenti classi di priorità:
Classe A: Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

Classe B: Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Classe D: Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Per i ricoveri l’inserimento nella lista di attesa dovrà riguardare criteri di appropriatezza e priorità clinica. Al fine di garantire la trasparenza, al momento dell’inserimento in lista di attesa, dovranno essere comunicate al cittadino informazioni sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d’attesa, oltre alle indicazioni organizzative previste (es. informazioni circa il pre-ricovero). Ciascun paziente potrà inoltre richiedere di prendere visione della sua posizione nella lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria.

Attività intramoenia
Si specifica che, al fine di contenere gli oneri a carico dei bilanci delle Asl, le prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti in favore dell’Azienda, costituiranno uno strumento eccezionale e temporaneo per il governo delle liste ed il contenimento dei tempi d’attesa, nella misura in cui anche tali prestazioni potranno contribuire ad integrare l’offerta istituzionale, allorquando una ridotta disponibilità temporanea di prestazioni in regime istituzionale metta a rischio la garanzia di assicurare al cittadino le prestazioni all’interno dei tempi massimi regionali. Questa “libera professione aziendale” è concordata con i professionisti e sostenuta economicamente dall’Azienda, riservando al cittadino solo la eventuale partecipazione al costo.

Agende trasparenti
Si prevede la gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell’attività istituzionale e della libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. Tutte le Agende di prenotazione sopra specificate, devono essere gestite dai sistemi CUP e devono essere suddivise per Classi di priorità. La gestione delle Agende deve essere improntata a criteri di flessibilità, in modo da evitare la sottoutilizzazione della capacità erogativa e massimizzare la capacità di assicurare il rispetto del tempo massimo di attesa per ciascuna Classe di priorità.

Ecco le linee di intervento che le regioni garantiscono per il governo delle liste di attesa nei piani regionali. 
Entro 60 giorni dalla stipula dell’Intesa, le Regioni e le Province Autonome provvedono a recepire la presente Intesa e adottano il loro Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) che deve riportare chiaramente e garantire:
1. I tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali e di quelle in regime di ricovero erogate sul proprio territorio. I tempi massimi stabiliti non possono essere superiori a quelli nazionali. In caso di mancata esplicitazione di detti tempi massimi da parte delle Regioni e Province Autonome, resta intesa l’applicazione dei parametri temporali determinati nel presente Piano.

2. La possibilità per le ASL e le Aziende Ospedaliere (AO) di assicurare ordinariamente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per l’utenza esterna attraverso l’apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana sia nell’ambito dell’attività istituzionale che attraverso le prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 55 comma 2 lett. d del CCNL 08/06/2000 dell’area della dirigenza medica, veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria.

3. L’utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro capacità produttiva. Ove necessario, ciascuna Azienda dovrà provvedere alla definizione di eventuali fabbisogni di personale e di tecnologie; dovrà essere elaborato un piano dettagliato che evidenzi le motivazioni organizzative alla base dell’esigenza di incremento del personale nonché un quadro dettagliato dell’effettivo tempo di disponibilità delle apparecchiature vetuste (tenendo conto dei tempi di fermo macchina per guasto/manutenzione) nonché dell’esigenza di sostituzione di quelle obsolete.

4. L’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera soggette ai monitoraggi previsti dal PNGLA (Linee Guida relative alle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il Monitoraggio dei tempi di attesa – Allegato B).

5. I criteri di utilizzo delle prestazioni ambulatoriali richieste in Classe P. La Classe P si riferisce alle prestazioni di primo accesso (prestazioni per accertamenti/verifiche cliniche programmabili che non influenzano lo stato clinico/prognosi del paziente) da garantire al massimo entro 120 giorni.

6. Le attività sistematiche e continuative di valutazione sulla appropriatezza e sulla congruità prescrittiva per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero al fine di omogeneizzare i comportamenti prescrittivi soprattutto in riferimento a: i. utilizzo sistematico delle Classi di priorità; ii. presenza del Quesito diagnostico; iii. corretta identificazione dei primi accessi e degli accessi successivi.

7. La gestione razionale e trasparente degli accessi ambulatoriali, attraverso l’uso diffuso del sistema CUP, in coerenza con le Linee Guida Nazionali CUP di cui all’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e successivi aggiornamenti. Il CUP deve gestire in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate. Inoltre, i sistemi CUP devono prevedere funzionalità atte ad intercettare eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte del medesimo utente, prevedendo appositi sistemi di sbarramento che minimizzino il rischio di prenotazioni multiple, anche di natura opportunistica.

8. L’attivazione di servizi telematici dedicati alla disdetta delle prestazioni prenotate; l’adozione di strumenti trasparenti e condivisi per il recupero della quota di compartecipazione alla spesa in caso di prestazioni non disdette ed in caso di mancato ritiro dei referti.

9. La totale visibilità da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali delle Agende di prenotazione, sia per il primo accesso che per gli accessi successivi includendo sia l’attività erogata a carico del SSR sia in regime ALPI. Nello specifico l’erogatore accreditato si impegnerà “a collaborare con la pubblica amministrazione anche, a titolo indicativo ma non esaustivo, nel sistema di gestione dei tempi e delle liste di attesa, facendo confluire, su richiesta della regione, le proprie Agende di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nel sistema unico di prenotazione a livello regionale/aziendale nonché, più in generale, nelle attività ispettive e di controllo da parte della pubblica amministrazione, pena la risoluzione del contratto” (ANAC delibera 831 del 3 agosto 2016 determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione).

10. L’implementazione di strumenti di gestione della domanda, già sperimentati presso le Aziende Sanitarie di diverse Regioni italiane, modello dei “Raggruppamenti di Attesa Omogenei – RAO” per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. La scelta dei contenuti clinici delle Classi di priorità faranno riferimento al Manuale “Procedura gestionale per l’applicazione del modello RAO” condiviso dalle Regioni e Province Autonome – Allegato C, e successivi aggiornamenti.

11. Il governo dell’offerta attraverso la definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche e la separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso delle stesse, cioè “primo accesso” e “accesso successivo” (follow up, controllo). Il piano delle prestazioni erogabili deve contenere la definizione dell’elenco e dei volumi di prestazioni ambulatoriali, specifici per branca e diagnostica strumentale, programmati in risposta ai fabbisogni previsti, sia nel pubblico che nel privato accreditato, al fine di quantificare le prestazioni necessarie in termini di prime visite/primi esami e controlli.

12. Il governo del fenomeno della “prestazione non eseguita” per mancata presentazione dell’utente, potenziando i servizi telefonici di richiamata – recall e quelli telematici di modifica o disdetta di una prenotazione (sms, posta elettronica); al riguardo, si richiamano i disposti dell’art. 3 comma 15 del d. Lgs. 124/1998 in base al quale: “L’utente che non si presenti ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione”, e comunque si ritiene possibile l’adozione di eventuali sanzioni amministrative secondo le relative disposizioni regionali/provinciali.

13. La realizzazione della “presa in carico” del paziente cronico secondo precisi protocolli che si completa con la responsabilità della struttura che ha “in carico il paziente” di provvedere alla prenotazione delle prestazioni di controllo.

14. La definizione e l’applicazione di “percorsi di tutela” ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedano anche, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, che possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

15. L’eventuale acquisto e l’erogazione delle prestazioni aggiuntive in regime libero professionale, concordate con i professionisti e sostenute economicamente dall’Azienda, riservando al cittadino solo l’eventuale partecipazione al costo. Le Aziende Sanitarie potranno, al fine di ridurre le liste di attesa dei servizi interessati, concordare con le équipe, ai sensi dell’art. 55 comma 2 lett. d del CCNL 08/06/2000 dell’area della dirigenza medica, veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, secondo programmi aziendali, di incrementare le attività e le prestazioni idonee al perseguimento di tale fine. L’acquisto di prestazioni specialistiche aggiuntive è un’integrazione dell’attività istituzionale e va effettuata prioritariamente per le prestazioni che risultino critiche ai fini dei tempi di attesa. Le attività saranno svolte all’interno delle strutture aziendali e sempre al di fuori dell’orario di lavoro istituzionale. Nell’espletamento dell’attività istituzionale aggiuntiva dovrà essere utilizzato il ricettario SSN per la richiesta degli ulteriori accertamenti.

16. In caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione, si attua il blocco dell’attività libero professionale, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate.

17. L’attivazione dell’Organismo paritetico regionale, all’interno delle attività di verifica dello svolgimento dell’attività libero professionale, di cui all’Accordo Stato-Regioni 18 novembre 2010, art. 3, comma 3, e la sua composizione; tale adempimento è sottoposto a verifica nell’ambito dei lavori del Comitato LEA.

18. La trasmissione sistematica dei flussi informativi di Monitoraggio delle liste e dei tempi d’attesa (Linee Guida relative alle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il Monitoraggio dei tempi di attesa – Allegato B).

19. L’informazione e la comunicazione sulle liste di attesa, sulle modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni, sui percorsi di garanzia in caso di sforamento dei tempi massimi, sui diritti e doveri in coerenza con quanto previsto nel PNGLA, attraverso sezioni dedicate e accessibili sui siti Web regionali e aziendali, campagne informative, Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), Carte dei servizi e la partecipazione di utenti e di associazioni di tutela e di volontariato, per favorire un’adeguata conoscenza.

20. Lo sviluppo di un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale che permetta la consultazione dei tempi di attesa relativi a visite o esami del SSR o della libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive. Tale servizio deve consentire all’utente di: i. consultare in tempo reale l’attesa relativa a prestazioni sanitarie erogate in ciascuna Classe di priorità; ii. annullare le prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono oppure attraverso i CUP online; iii. pagare il ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e carta di credito; iv. visualizzare gli appuntamenti già prenotati; v. ristampare il promemoria dell’appuntamento e dell’eventuale costo della prestazione prenotata.

21. Favorire l’accesso alla prenotazione anche attraverso le farmacie di comunità.

22. La vigilanza sistematica sulle situazioni di sospensione dell’erogazione delle 
prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale.

23. La vigilanza sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione e le relative sanzioni amministrative come da articolo 1, comma 282 e 284, della legge n. 266/2005.

24. Il rispetto degli impegni assunti dai Direttori Generali per il superamento delle criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono prioritario elemento della loro valutazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.

25. Il monitoraggio dei Programmi attuativi aziendali che prevede il coinvolgimento e la partecipazione di organizzazioni di tutela del diritto alla salute e pertanto, il periodico ricevimento da parte dell’Azienda delle associazioni e dei comitati dei diritti.

26. La trasmissione del Piano Regionale, entro 30 giorni dalla sua adozione alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, nonché la messa a disposizione sul portale della Regione e delle Province Autonome.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71175

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