In materia di mansioni superiori, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile a quello del lavoro privato.
Nel pubblico impiego è la qualifica e non la mansione il parametro al quale è inderogabilmente deferita.
Per il riconoscimento della retribuzione per mansioni superiori, non è sufficiente lo svolgimento della stesse, ma occorre che ci sia stato un provvedimento di inquadramento, ovvero un atto formale di incarico.
Con riferimento al personale del comparto della sanità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1979, si afferma che il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte è subordinata ad una triplice condizione: a) l’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre la mansioni di più elevato livello;
- b) la previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente;
- c) l’espletamento di dette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare.
Al riguardo è stato precisato che per “atto formale” di incarico si deve intendere un atto proveniente non semplicemente da un superiore gerarchico (come nel caso degli ordini di servizio), ma dall’organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, essendo necessario che l’organo che ha conferito le mansioni sia quello competente (giurisprudenza costante; per tutte, Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17 marzo 2017 n. 545).
Dott.ssa Maria Luisa Asta
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