I docenti dichiarati soprannumerari sulla base della graduatoria interna di istituto formulata da Dirigente scolastico, qualora non presentino domanda di trasferimento o, pur presentandola (condizionata o no), non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse, vengono trasferiti d’ufficio in una sede disponibile non richiesta.
Possono essere trasferiti d’ufficio, inoltre, anche i docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, in esubero provinciale o in esubero nazionale, che non presentano domanda di trasferimento per l’assegnazione della sede di titolarità o che, pur avendola presentata, non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse
Trasferimento d’ufficio docenti titolari posto comune nella scuola dell’Infanzia e Primaria
Il trasferimento d’ufficio per l’insegnante soprannumerario della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, che non può essere soddisfatto per nessuno dei posti richiesti nella domanda di trasferimento , o che non ha presentato domanda, viene disposto prioritariamente nel comune di titolarità, nel corso della I fase dei movimenti. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino.
Questo movimento, che rientra nella I fase, è identificato dalla lettera F) nella sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI:
F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda
In assenza di posti disponibili nel comune di titolarità, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà, predisposta e pubblicata prima dell’effettuazione dei movimenti.
Questo movimento, che rientra nella II fase, è identificato dalla lettera A) nella sequenza operativa inserita nell’allegato 1 del CCNI:
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda
Nella scuola Primaria il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze indicate nell’art 13 del CCNI e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.
Se il docente, per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, non può essere trasferito d’ufficio, come chiarisce l’art.20 comma 10, viene assegnato in soprannumero sulla provincia. Questa disposizione viene applicata soltanto se nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base dell’elenco di viciniorietà.
Trasferimento d’ufficio docenti titolari sul sostegno nella scuola dell’Infanzia e Primaria
Le disposizioni che interessano i docenti titolari su posto comune sono valide anche per i titolari sul sostegno.
Nel caso in cui non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari su posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della I fase dei movimenti , inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d’ufficio in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.
Se non è in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri indicati nell’ambito dell’intera provincia, l’ufficio territorialmente competente, come stabilisce l’art.20 comma 15 del CCNI, li assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune).
Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.
Se l’assegnazione su posto comune ha carattere provvisorio, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
Le disposizioni indicate si applicano solo se durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione, considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base dell’ elenco di viciniorietà.
Nel caso di assegnazione su posto comune con carattere provvisorio, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intera provincia.
Trasferimento d’ufficio docenti titolari posto comune nella scuola Secondaria
Nella scuola Secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre disponibili, comprese, nella scuola Secondaria I grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato.
I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.
Ai soli fini dell’identificazione del comune da cui procedere per l’eventuale applicazione della tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata, come indicato nell’art.22 comma 11 del CCNI, “il comune” dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità.
I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (I fase, operazione F)
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà (II fase, operazione A)
3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni (II fase, l’operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze indicate nell’art 13 del CCNI e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda)
Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.
L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, come chiarisce la nota 1) del succitato art.22, avviene secondo l’ordine di viciniorietà indicato nel Bollettino Ufficiale.
Trasferimento d’ufficio docenti titolari sul sostegno nella scuola Secondaria
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità valide per i docenti titolari su materia, prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette, nella scuola Secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per minorati psicofisici
2. sostegno per minorati dell’udito
3. sostegno per minorati della vista
Dopo l’effettuazione dei trasferimenti, in sintonia con quanto stabilito nell’art.22 comma 12, “qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d’ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità”
Trasferimento d’ufficio dei docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia o in esubero provinciale
I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.
Nel caso in cui non possano essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase della mobilità e il movimento risulterà un trasferimento d’ufficio che rientra nell’operazione della II fase identificata con la lettera H):
H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni
Il trasferimento d’ufficio sarà disposto seguendo l’ordine di graduatoria con cui i docenti partecipano al movimento e a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.
I docenti della scuola Primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola Secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.
In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento i docenti che rientrano nelle categorie considerate (in attesa di titolarità definitiva nella provincia o in esubero provinciale), sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini
Trasferimento d’ufficio dei docenti in esubero nazionale
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità e risultano, quindi, in esubero nazionale, partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’ articolo 8 comma 10 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”
Se al termine di tutte le operazioni, questi docenti , come chiarisce l’art.2 comma 4, non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province, debitamente pubblicata sul sito del MIUR nella sezione mobilità, a partire dalla prima preferenza espressa.
In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
Trasferimento d’ufficio: con quale punteggio
Nell’ambito di ciascuna delle operazioni indicate nella sequenza operativa dei movimenti (Allegato 1 del CCNI) i trasferimenti vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli allegata al CCNI (Allegato 2).
Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai Dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie interne di istituto, compilate in base alle disposizioni stabilite nel contratto sulla mobilità, ed è il punteggio con il quale il docente è stato dichiarato soprannumerario.
Per i docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia o in esubero provinciale, il punteggio è attribuito dall’Ufficio scolastico territoriale della provincia di titolarità
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