La Sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 26042 del 2018 ha chiarito la casistica in cui l’INPS, nel verificare di aver corrisposto in più somme che il contribuente non aveva titolo a ricevere, va ad aggredire il conto corrente dello stesso.
Infatti la Corte ha deciso che dette somme che si vanno a recuperare sono, sì, pignorabili, ma entro determinati limiti (il c.d. quinto).
Esclusa la possibilità di confusione patrimoniale, la Corte ritiene che permanga sul denaro del conto corrente il vincolo giuridico della parziale impignorabilità, in ragione sia della provenienza delle somme, rivenienti da trattamenti pensionistici, sia per la funzione essenzialmente assistenziale fatta dalla quota intangibile.
Questa sentenza va a ripercorrere l’argomento e quindi a rivisitare e contraddire la sentenza numero 85 del 2015 della stessa Corte che ribadiva che le somme dovute dal pensionato, una volta transitate sul suo conto corrente postale o bancario, si confondevano giuridicamente con il conto e quindi venivano vanificate le limitazioni alla pignorabilità.
A cura di Pasquale Nardone – Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali della FLP
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