MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO
La FLP, informa che la Corte di Cassazione, con sentenza n°13579 del 04.07.2016, in linea con i principi desumibili da precedenti sentenze della stessa Corte (es. n°25837 del 11.12.2007, n°3814 del 16.02.2011; ecc…) e soprattutto dalla Corte Costituzionale,ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), ha confermato le argomentazioni e le decisioni assunte prima dal giudice del lavoro di Macerata e poi dalla Corte di Appello di Ancona, perché conformi ai principi che regolano la materia del pubblico impiego c.d. privatizzato, che hanno determinato la ri-condanna dell’INPS al pagamento delle relative spese legali e giudiziarie ed alla conferma del pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; del trattamento accessorio (compensi per il lavoro straordinario, effettivamente prestato, salario di professionalità ed indennità di funzione) e della posizione organizzativa concretizzatasi con atto formale del dirigente, sino alla data di scadenza dell’incarico ricevuto.
Nello stesso tempo, fra l’altro, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
- in materia di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni;
- nella giurisprudenza è ormai principio acquisito la necessità di un giusto contemperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, anche nel caso che l’utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite;
- in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori;
- le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro – artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001- nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori.
Roma 4 novembre 2016
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