confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Insegnò come supplente per dieci anni, il Tar di Brescia al ministero: “Gli siano pagati tutti i mesi senza lavoro”

Sarà l’ufficio scolastico della Lombardia a calcolare ciò che spetta all’insegnante che attualmente chiede 25mila euro di risarcimento. I giudici amministrativi hanno stabilito che il dicastero dell’Istruzione entro 120 giorni dovrà versare il dovuto al docente

Il ministero dell’Istruzione è stato condannato dal Tar di Bresciaa versare a un professore che per 10 anni ha insegnato come supplente “tutte le mensilità corrispondenti all’interruzione dell’attività lavorativa”. Cioè dovrà essere pagato anche per i periodi in cui non lavorava con tanto di relativi contributi, perché, come stabilito dal giudice del lavoro, quegli anni di supplenza sono assimilabili “alla prestazione di attività lavorativa subordinata”. Il docente di matematica e informatica infatti, tra il 2003 e il 2012, ha prestato servizio in diversi istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania come supplente, poi è diventato professore di ruolo.

La decisione è arrivata dopo che il professore, assistito dal legale Nunzio Condorelli Caff, ha chiesto al Tar l’ottemperanza da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Brescia del 2016. L’uomo ha fatto presente che al momento gli sono stati versati solo poco più di 700 euro rispetto agli oltre 25mila euro, a suo dire, dovuti. Il Tar spiega che sarà l’Ufficio scolastico della Lombardia a calcolare ciò che spetta realmente all’insegnante.

Il giudice del lavoro due anni fa aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato e aveva condannato il ministero a pagare, a titolo risarcitorio, una somma pari alle mensilità non corrisposte equivalenti a quelle dei docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità via via maturati, questo per “tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto sino all’immissione in ruolo, previa detrazione degli importi” già versati all’insegnante “a titolo di ferie e di indennità di disoccupazione”.

In sostanza, il Tribunale, come riassunto dal Tar nella sentenza, aveva dato ragione al professore che, tra le altre cose, aveva chiesto “la disapplicazione delle norme nazionali sulle assunzioni temporanee nella scuola”. Ora i giudici amministrativi Politi-Pedron-Tenca hanno stabilito che il ministero entro 120 giornidovrà versare il dovuto al professore. “Oltre ai mesi di luglio e agosto – scrive il Tar – devono essere retribuiti anche i restanti mesi non inseriti in un rapporto di lavoro”. Dalle retribuzioni, specificano i giudici, “devono essere detratte l’indennità di disoccupazione e l’indennità per ferie non godute, come stabilito dal giudice del lavoro”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/08/22/insegno-come-supplente-per-dieci-anni-il-tar-di-brescia-al-ministero-gli-siano-pagati-tutti-i-mesi-senza-lavoro/4576123/

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF