Un dirigente di una Asl emiliana otteneva dal Tribunale del lavoro una sentenza favorevole che gli riconosceva il diritto alla monetizzazione delle ferie (pari a 246 giorni) non godute. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dell’Azienda.
Per la cassazione di tale pronuncia il dirigente ha adito la Suprema Corte, la quale con ordinanza del 30 luglio 2018 n. 20091 ha ribadito il principio in forza del quale nel rapporto di impiego alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.
Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame la Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra riportato, ha ritenuto chiaramente disatteso l’onere di allegazione specifico dell’impossibilità di fruire delle ferie per causa non imputabile, tenuto conto della ragguardevole entità del numero dì giornate di ferie non godute e del fatto che ai dirigente sanitario apicale non potesse imputarsi un dovere d’ufficio di collocazione in ferie del dirigente responsabile di unità operativa, né che un’impossibilità della relativa fruizione potesse essere presunta sulla base di altre circostanze.
Ne è seguita, poi, la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Mattia Murra
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1533048428131.html
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