Permessi per visite, esami e terapie nel pubblico impiego, l’Aran fornisce indicazioni sull’applicazione dell’art. 35 del nuovo Ccnl funzioni locali, applicabile in via analogica ad altri comparti, affermando che le assenze per visite, esami o terapie per malattie già in corso e quelle per malattie ripetitive non entrano nel tetto dei permessi.
Nel caso di terapia, occorre accertare sia la terapia, sia che da questa dipenda l’assenza. Inoltre l’Aran precisa che nelle giornate in cui viene utilizzato il permesso per ragioni personali o familiari, non si può godere di un’altra tipologia di permesso, compresi quelli a recupero e quelli per visite, esami o terapie.
Se il permesso è goduto per l’intera giornata, occorre detrarre 6 ore dal monte annuale dei permessi, a prescindere dalla durata effettiva dell’orario.
Novità anche per e visite fiscali delle Forze Armate e di polizia
Il Decreto Media ha apportato molte novità sulle regole delle visite fiscali, introducendo il Polo Unico INPS sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.
Per le Forze Armate e di Polizia, invece questo passaggio non c’è stato, ma ciò non significa che il Decreto Media non venga applicato.
Il Decreto Media, però, non è molto chiaro in merito alla competenza per le visite fiscali e all’esonero dall’obbligo di reperibilità in caso di infortunio o causa di servizio e malattia professionale.
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