Il provvedimento era previsto dalla legge di bilancio del 2017. Semplificata la documentazione da produrre con specifico riguardo ai rapporti di lavoro instaurati dopo l’11 gennaio 2008.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro contenente le semplificazioni sulla documentazione da presentare per accedere ai benefici per i cd. lavori usuranti. Il provvedimento, previsto dalla legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), modifica il previgente Decreto ministeriale del 20 Settembre 2011.Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato il provvedimento solleva, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a partire dal 11 gennaio 2008, la produzione di qualsiasi documento per attestare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente per un periodo pari alla metà della vita lavorativa o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Questi requisiti saranno verificati automaticamente dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. Nulla cambia per quanto riguarda, invece, i rapporti di lavoro instaurati prima della predetta data. Con riferimento a tali rapporti sarà necessario continuare a produrre almeno uno dei seguenti documenti: il libro matricola; il libro unico del Lavoro; il libretto di lavoro; il ruolo di equipaggio; la comunicazione al centro per l’impiego di assunzione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro.
Oltre alla documentazione sopra indicata i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi dell’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti) e gli addetti alla cd. linea di catena dovranno produrre il contratto di lavoro individuale con indicazione dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore.
Per i notturni resta obbligatorio produrre il prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno e il contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e livello di inquadramento. Tali documenti dovranno dimostrare che il lavoratore sia stato adibito al lavoro notturno per almeno metà della vita lavorativa complessiva oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro. Gli addetti alla conduzione di mezzi pubblici di trasporto di capienza non inferiore a nove posti potranno dimostrare il rispetto di questo requisito alternativamente con il libro matricola, il libro unico del lavoro o libretto di lavoro. Si tratta di documenti già richiesti dall’attuale normativa.
Nulla cambia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni. Per accedere alla normativa pensionistica agevolata gli interessati dovranno produrre una certificazione del datore di lavoro pubblico attestante lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti ed il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
I benefici
Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se piu’ favorevole rispetto alle regole di pensionamento generali. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6. I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell’intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l’anno. Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l’anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.