Prot. n. 0156/FLP17 Roma, 04 luglio 2017
NOTIZIARIO N°11
Quota 41 Precoci…
prima scadenza 15 luglio 2017
Da circa 6 mesi avevamo preannunciato l’avvio di iniziative approvate dal Governo per il pensionamento anticipato, ma non rese finora operative.
Dalla meta di giugno finalmente siamo partiti. Infatti, con circolare n. 99, 100 e 103, l’INPS dispone le modalità per una sospirata accelerazione.
Con il presente notiziario parliamo della Quota 41 (41 anni di contribuzione, in luogo dei 42 anni e 10 mesi per i maschi e 41 anni e 10 mesi per le donne) per i lavoratori precoci che vengono trattati con la circolare n. 99 del 16.6.2017 (che si allega integralmente) e di cui si danno le notizie più importanti.
Premesso che la prima scadenza per la domanda di “ADESIONE” è il 15 luglio 2017, si chiarisce che sono considerati “lavoratori precoci” – e quindi possono usufruire del pensionamento anticipato con quota 41 – coloro i quali hanno lavorato effettivamente prima dei 19 anni di età, maturando almeno 12 mesi di contribuzione. I contributi figurativi non valgono, mentre sono validi gli stessi per la pensione anticipata, anche cumulando gratuitamente i contributi fra le varie casse.
Scaduto il termine del 15 luglio, l’INPS dovrà comunque considerare le domande pervenute entro il 30 novembre a condizione che siano rimaste risorse economiche per detta misura.
La domanda va presentata telematicamente all’INPS che ne rilascia ricevuta con l’annotazione della data e dell’ora. Ma questa non è ancora la domanda vera e propria di pensione ma quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Le condizioni per il riconoscimento della Quota 41 possono essere maturate a tutto il 31.12.2017 e l’INPS dovrà riconoscere tutte le condizioni entro il 15 ottobre 2017 e dopo il lavoratore potrà presentare domanda di pensione.
I lavoratori interessati, in sintesi, per godere del beneficio in questione, oltre ad avere almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivamente svolto precedenti al raggiungimento del 19° anno di età, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- stato di inoccupazione da un trimestre successivo alla conclusione del periodo di percezione della disoccupazione;
- assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge, persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
- essere lavoratori dipendenti da almeno sei anni in maniera continuativa cui alle attività gravose di cui all’allegato E della legge di bilancio 2017 (es. infermieri, netturbini, etc..) oppure aver lavorato negli 10 anni per almeno sette anni in attività usuranti di cui al D.Lgs 67/11 (es. turni notturni, autisti..)
Seguirà notiziario per l’APE Social.
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali
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