Modifiche anche all’apprendistato: ecco cosa prevede il testo approvato anche dal Senato dopo il via libera della Camera
L’Aula del Senato ha definitivamente approvato il Ddl lavoro collegato
alla legge di Bilancio, nel testo identico a quello licenziato dalla Camera, con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. Tra le novità meno paletti per i contratti in somministrazione, estensione dei contratti stagionali. E assenza ingiustificata equiparabile alle dimissioni volontarie se il dipendente si assenta senza comunicare le sue intenzioni. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il ddl Lavoro.
Dimissioni per assenze non giustificate
Una delle misure più discusse è l’articolo 19 del ddl Lavoro, secondo il quale «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende
risolto per volontà del lavoratore». Una novità che non piace ai sindacati secondo i quali c’è il rischio che si trasformino in dimissioni automatiche anche assenze che potrebbero non essere una scelta del lavoratore.
Meno limiti per i contratti in somministrazione
Per quel che riguarda i contratti in somministrazione il Ddl Lavoro esclude dal tetto del 30% di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50. Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Contratti stagionali: cosa cambia
Il ddl Lavoro estende anche l’uso dei contratti stagionali anche «alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impres»
Smart working e apprendistato
Per lo smart working viene confermato il fatto che il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al ministero del Lavoro «entro cinque giorni dall’avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile». Il disegno di legge prevede anche la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in professionalizzante o di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.