confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

ANNO VII NUMERO 3/4 - luglio / dicembre 2024

HomeArchivio

19 dicembre 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

La scuola resta statale, “incostituzionale trasferimento competenza alle Regioni”. Sì al referendum contro l’autonomia

Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario punta a realizzare la riforma del Titolo V della Costituzione avviata nel 2001. Composto da 11 articoli, il testo definisce le procedure legislative e amministrative per l’attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Tuttavia, con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di sette profili del provvedimento, accogliendo parzialmente i ricorsi di quattro Regioni (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana), guidate dal centrosinistra.

La legge stabilisce che le richieste di autonomia partano su iniziativa delle Regioni, con il coinvolgimento degli enti locali. Le 23 materie coinvolte comprendono settori come istruzionesaluteenergiatrasportiambientesportcultura e commercio estero. Tra queste, 14 materie sono regolate dai Lep (Livelli essenziali di prestazione), criteri che definiscono il livello minimo dei servizi da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

I nodi costituzionali e la sentenza della Consulta

Uno dei punti centrali del dibattito è proprio la determinazione dei Lep. La Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale l’attribuzione al presidente del Consiglio dei ministri della competenza per il loro aggiornamento. Inoltre, ha bocciato il conferimento di una delega legislativa priva di criteri direttivi adeguati, sottolineando come questa scelta sposti la decisione sostanziale nelle mani del Governo, limitando il ruolo del Parlamento.

Ulteriori rilievi riguardano il trasferimento delle materie. La Consulta ha escluso la possibilità di devolvere intere materie – come scuolaenergiatrasporticommercio estero e ambiente – ritenendo che la devoluzione debba riguardare funzioni specifiche, motivate secondo il principio di sussidiarietà.

Infine, è stata dichiarata incostituzionale la modifica delle aliquote tributarie tramite decreto interministeriale. Tale meccanismo, volto a coprire eventuali scostamenti tra il fabbisogno di spesa e il gettito fiscale, potrebbe premiare le Regioni inefficienti che, nonostante le risorse ricevute, non riescono a garantire i servizi trasferiti. La Consulta ha inoltre criticato la facoltatività della partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica, evidenziando un indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.

Il referendum sull’autonomia differenziata

Parallelamente alla sentenza della Consulta, la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum per l’abrogazione totale dell’autonomia differenziata, respingendo le obiezioni del Governo. L’ordinanza, contenuta in un documento di 28 pagine, ha stabilito la legittimità del quesito per l’abrogazione totale della legge Calderoli, nonostante l’intervento della Corte Costituzionale.

Diversamente, è stato respinto il quesito sull’abrogazione parziale, presentato dai consigli regionali, poiché i punti indicati erano stati già demoliti dalla Consulta. La decisione della Cassazione rappresenta un passaggio fondamentale, ma la parola definitiva spetta ora alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi sulla conformità del referendum.

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF