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GLI ESPERTI RISPONDONO

Liste d’attesa: parte dal Senato l’iter del ddl ‘desaparecido’

La legge del governo che era stata approvata a inizio giugno e poi si era arenata al Mef prevede tra l’altro più fondi per le prestazioni sanitarie dei privati accreditati, misure sull’appropriatezza prescrittiva e il ricorso agli specialisti ambulatoriali

Dopo essere uscito dal porto delle nebbie, in cui è rimasto incagliato per quattro mesi, il disegno di legge governativo sulle liste d’attesa è pronto a salpare dalla commissione Sanità del Senato per il suo lungo iter parlamentare. Licenziato dal Cdm il 4 giugno scorso, assieme al decreto legge ‘gemello’, il testo si era lungamente arenato al Mef in attesa della bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato, prima di essere trasmesso alle Camere. La decima commissione di Palazzo Madama lo sta ora vagliando in sede redigente e proprio ieri, nella seduta inaugurale, è stato proposto un ciclo di audizioni per dare il via all’esame.

Il provvedimento si compone di 13 articoli, con misure che secondo gli intenti del governo dovrebbero aiutare a monitorare meglio i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e a snellire le liste d’attesa. In primis, si interviene sull’appropriatezza delle prescrizioni del medico. Il testo precisa che al professionista “compete in maniera esclusiva la diagnosi, prognosi e terapia”, ma quando prescrive prestazioni specialistiche ambulatoriali deve attribuire l’appropriata classe di priorità nel caso di prima visita o di screening diagnostico strumentale. E comunque deve indicare il sospetto diagnostico sia nel caso del primo che dei successivi accessi.

Il provvedimento attribuisce appunto classi di priorità agli esami, cui corrispondono specifiche tempistiche di erogazione della prestazione. Classe U (urgente) entro 72 ore dalla richiesta di prenotazione. Classe B (breve attesa) entro dieci giorni. Classe D (differita) entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli esami diagnostici. Classe P (programmabile) entro 120 giorni dalla prenotazione secondo l’indicazione della ricetta medica. Le Regioni dovranno attuare ogni misura utile per rispettare questi tempi e le Asl potranno avvalersi dell’offerta “degli erogatori privati accreditati”. Vengono previsti incentivi premiali per le Regioni che riusciranno a garantire il rispetto dei termini massimi di attesa per le prestazioni sanitarie rientranti nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e questo parametro investirà pure la valutazione, da parte degli enti intermedi, dei direttori generali della sanità e delle Asl, delle aziende ospedaliere e degli altri soggetti del Ssn, ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato.

Nasce poi, presso il ministero della Salute, il ‘Sistema nazionale di governo delle liste di attesa’ e viene istituito il registro delle segnalazioni a cui i cittadini, tramite il sito istituzionale del dicastero di Lungotevere Ripa, possono comunicare problematiche e disservizi. Con un decreto del ministero, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno delineati compiti, composizione e modalità d’azione dell’Osservatorio nazionale delle liste di attesa, cui partecipano i rappresentanti del ministero della Salute, quelli designati dalla Conferenza Stato-Regioni e i rappresentati delle organizzazioni civiche di tutela della salute. La partecipazione a questo organismo non prevede alcun genere di compenso.

Per garantire poi la piena attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le aziende sanitarie potranno avvalersi degli specialisti ambulatoriali interni in servizio a tempo indeterminato. La soluzione potrà realizzarsi su richiesta degli stessi specialisti. La tariffa per queste prestazioni può essere incrementata “fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, laddove inferiore. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi”. L’esborso richiede una copertura, ma i 200 milioni di euro necessari sul biennio 2025-2026 saranno presi dal fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il ddl fa leva anche sugli specializzandi che potranno ora giovarsi di incarichi libero professionali fino a un massimo di 10 ore settimanali. Dunque, cade il tetto precedentemente fissato. Il governo punta poi a contrastare il fenomeno dei cosiddetti ‘gettonisti’ e a reinternalizzare i servizi sanitari appaltati ad operatori economici privati. Dunque, si consente alle Regioni e agli enti del Ssn di reclutare il personale medico e sanitario attraverso contratti co.co.co. La norma precisa che questi incarichi vanno conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per far fronte a esigenze “non fronteggiabili con il personale in servizio”. Un’altra misura incrementa i limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati: rispetto all’ultima legge di Bilancio la soglia sale dello 0,5% nel 2025 (61,5 milioni) e di un punto percentuale a partire dall’anno 2026 (circa 123 milioni).

Il provvedimento interviene quindi sul sistema delle farmacie e dei laboratori per potenziare l’assistenza territoriale e snellire le liste d’attesa. Innanzitutto, per migliorare il monitoraggio il sistema di ricezione dei dati individuali anonimizzati viene esteso a tutti i servizi offerti dalle farmacie, non solo ai consumi di medicinali. Riguarderà ad esempio anche l’erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici e gli integratori alimentari. Rispetto all’esigenza di adeguare la rete dei laboratori del Ssn, saranno individuati criteri uniformi a livello nazionale per spingere le strutture a superare determinate soglie e volumi di prestazioni, in modo da favorire meccanismi di aggregazione. In più, i laboratori stessi potranno erogare prestazioni in telemedicina, con costi a carico degli utenti, per le quali sia stata rilasciata idonea autorizzazione.

Altre misure riguardano il potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale. In tal senso, le aziende sanitarie potranno assumere a tempo indeterminato complessivamente: nell’anno 2025, 44 unità di medici psichiatri, 36 unità di neuropsichiatri infantili, 34 unità di psicologi, 100 unità scelte tra educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali e assistenti sociali; nell’anno 2026, 7 unità di medici psichiatri, 6 unità di neuropsichiatri infantili, 6 unità di psicologi, unità scelte tra educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali e assistenti sociali. Infine, viene istituita la Scuola nazionale dell’alta amministrazione sanitaria (Snaas) per migliorare la formazione e le competenze del management del Ssn e viene semplificata l’approvazione dei bilanci degli ordini professionali.

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